Residenze e cambi di abitazione

Nel linguaggio comune residenza e domicilio sono sinonimi, per la legge (art. 43 del codice civile) invece non è così: la residenza è il luogo in cui una persona ha la dimora abituale (cioè vive in modo stabile e duraturo), il domicilio è invece il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei suoi affari o interessi (può essere generale come il luogo in cui si lavora o specifico come ad esempio per una causa legale).

Se non diversamente dichiarato, si presume che residenza e domicilio coincidano. L’elezione di un DOMICILIO in un luogo diverso rispetto a quello di residenza non è soggetto a nessuna registrazione anagrafica, è una dichiarazione che di solito si fa per specifici affari.

In Italia, ogni cittadino ha l’obbligo legale di fissare la propria RESIDENZA anagrafica, una ed esclusiva, nel Comune in cui vive. Essa va registrata presso l’ufficio anagrafe comunale competente.
Escludendo trasferimenti per periodi brevi o temporanei, la legge impone al cittadino di fissare la residenza in un Comune italiano, prevedendo sanzioni a chi non vi provvede. Questo perché fissare la residenza in un determinato Comune comporta, a mero titolo esemplificativo:
- l’iscrizione alle liste elettorali comunali;
- la scelta del medico di base;
- la possibilità di accedere a molti servizi comunali.

L’art. 5 del D.L. 5/2012, convertito nella L. 35/2012, ha introdotto il “CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE”, ne consegue che gli effetti giuridici della dichiarazione anagrafica resa dagli interessati decorrono dalla data di presentazione della stessa.

La dichiarazione di cambio di residenza va effettuata presentando all’ufficio anagrafe l’apposito modello ministeriale sotto riportato, compilato e firmato dal dichiarante, purché maggiorenne, e da tutti i soggetti maggiorenni coinvolti nello spostamento.

Per contrastare la lotta all’occupazione abusiva degli immobili, l'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80) prevede che «chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile stesso e gli atti emessi in violazione a tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».
Di conseguenza, al momento della dichiarazione anagrafica, il richiedente deve fornire informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile (proprietà, affitto, usufrutto, comodato d’uso, ecc..). In mancanza di tali informazioni non è possibile procedere all'iscrizione anagrafica.

Per dichiarazioni non corrispondenti al vero, saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero: 

  • la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione con il ripristino della posizione anagrafica precedente; 
  • il rilievo penale della dichiarazione mendace; 
  • l'Ufficiale d'Anagrafe effettuerà apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.

Si invita pertanto a verificare la correttezza dei dati indicati nel modello prima di inviarlo all'Ufficio Anagrafe.

L’ufficio anagrafe provvederà ad accertare tramite la Polizia Locale il requisito della dimora abituale (dal lunedì al sabato negli orari 8.00-13.00 / 14.00-19.00; il cittadino può indicare nel modulo degli orari preferenziali per tale controllo, all'interno di quelli previsti).

Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione l'iscrizione anagrafica si intende confermata (silenzio-assenso, art. 20 legge n. 241/1990).
Qualora non venga accertata la dimora abituale, l’Ufficio anagrafe provvederà a comunicare al cittadino l’esito negativo e il possibile rigetto dell'istanza, invitandolo contestualmente a produrre memorie scritte e/o contro deduzioni che consentano di rivalutare la posizione anagrafica. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato con effetto retroattivo, ripristinando la posizione anagrafica precedente alla richiesta.

COME PRESENTARE LA DOMANDA DI CAMBIO DI RESIDENZA?

La dichiarazione di cambio di residenza va effettuata accedendo dall'apposito portale ministeriale ANPR.

In alternativa, la dichiarazione di cambio di residenza può essere trasmessa inviando all’ufficio anagrafe (da una casella di Posta Elettronica Certificata - non e-mail ordinaria - all'indirizzo P.E.C. del Comune: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it) il modello ministeriale debitamente compilato, datato e firmato dal dichiarante, purché maggiorenne, e da tutti i soggetti maggiorenni coinvolti nello spostamento.

Oltre al modulo va inoltre allegata la seguente documentazione:

  • carte d’identità del dichiarante e delle persone che trasferiscono la residenza;
  • titolo di occupazione dell’immobile da parte del dichiarante, riportante i codici catastali (atto notarile di compravendita, contratto d’affitto, comodato d’uso soggetto a registrazione se in forma verbale, ecc.). Per altre casistiche è necessario fornire presa di conoscenza in forma scritta da parte del proprietario e dell’eventuale intestatario del contratto di locazione (vedi modulo, da restituire compilato, datato e firmato con documento di riconoscimento);
  • indicare chiaramente nel modulo codici fiscali, patente e targhe dei veicoli

PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI
(All. A - Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea)
- Passaporti in corso di validità;
- Permessi di soggiorno o altri titoli di soggiorno in corso di validità.
In alcuni casi, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiorno o prima che questo venga rilasciato, presentando:
Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo
-Passaporto in corso di validità
-Copia del titolo di soggiorno scaduto
-Ricevuta della richiesta di rinnovo del titolo di soggiorno (presentata prima della scadenza o entro 60 giorni dalla scadenza).
Cittadino in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato
-Passaporto in corso di validità
-copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
-ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
-domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Cittadino in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare
-Passaporto in corso di validità
-Visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare"
-Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno
-Copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
-Per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, è necessaria la presentazione di idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura.

PER I CITTADINI COMUNITARI
I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dal paese d'origine.
Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia, iscrivendosi in Anagrafe, a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.
Per maggiori dettagli (All. B - Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea).


Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore
In caso di cambio di residenza di un minore accompagnato da un solo genitore o non accompagnato dai genitori è necessario allegare alla domanda una dichiarazione datata e sottoscritta dall’altro genitore o da entrambi, corredata da copia di un documento di riconoscimento, in cui si dichiara di essere a conoscenza del cambio di residenza verso il nuovo indirizzo.

Stati di famiglia separati
In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (ad esempio compagni, fidanzati, ecc.) (art.4 d.P.R. n.223/1989).
Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti.

Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza
La legge n. 120/2020, all’art. 49, abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione. Il cambio di residenza viene, quindi, registrato esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione. Al cittadino viene data comunque la possibilità di scaricare, tramite il sito "Portale dell’Automobilista", un’attestazione contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità.

COMUNE DI PAESE (TV)
SERVIZI DEMOGRAFICI
PORTALE MINISTERIALE ANPR
PEC: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it
0422 457 760

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