Nascite e prericonoscimenti

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’Ufficiale di Stato Civile al fine di redigere l’atto di nascita. Tale adempimento è necessario per l’acquisizione dei diritti civili riconosciuti dall’ordinamento.

La dichiarazione di nascita può essere resa:
  • da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
  • da entrambi i genitori se la coppia non è sposata;
  • se entrambi i genitori non coniugati tra loro hanno effettuato il riconoscimento pre nascita (opzionale, non obbligatorio) la dichiarazione di nascita può essere resa anche da uno solo dei genitori.
    • presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento);
    • presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento);
    • presso il Comune di residenza della madre o di entrambi i genitori (entro 10 giorni dall'evento);
    • presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento);
    • in via residuale presso il Comune di residenza del padre, solamente previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune (entro 10 giorni dall'evento). Il minore sarà comunque iscritto anagraficamente nel Comune di residenza della madre come previsto per legge.
Per rendere la dichiarazione di nascita presso l’ufficio Stato Civile del Comune di Paese è necessario prenotare l’appuntamento telefonando allo 0422 457760.

Per la dichiarazione di nascita è necessario esibire documento d’identità in corso di validità dei dichiaranti e l’attestazione di nascita in originale rilasciata dall’ostetrica. I cittadini stranieri non residenti in Italia devono esibire il passaporto.

Il nome del neonato deve corrispondere al sesso e può essere composto al massimo da 3 elementi. E' vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella vivente, un cognome quale nome, nomi ridicoli o vergognosi. Per quanto riguardo la disciplina del cognome si rimanda alla normativa nazionale e alla giurisprudenza correlata.

Una volta sottoscritto l’atto di nascita, l’Ufficiale di Stato Civile provvederà a rilasciare, su richiesta, dei certificati di nascita con indicazione di maternità e paternità. Ai nuovi nati residenti, tramite collegamento con l'Agenzia delle Entrate viene attribuito il codice fiscale.

Per situazioni particolari (es. denuncia tardiva, nascite all'estero, genitori minori di 16 anni, necessità di interprete, ecc.) contattare direttamente l’ufficio Stato Civile allo 0422 457760.


RICONOSCIMENTO PRECEDENTE ALLA NASCITA
I genitori non coniugati che desiderano riconoscere il figlio concepito prima della nascita, in assenza di impedimenti al riconoscimento, possono rivolgersi ad un qualsiasi Comune italiano o, se iscritti all'AIRE, al Consolato competente territorialmente.
Oltre ai documenti di riconoscimento dei dichiaranti deve essere presentato un certificato medico firmato in originale e recente (massimo 2 mesi) attestante il numero di settimane di gravidanza (no certificati medici firmati digitalmente e no certificati per INPS). Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero.
Verrà rilasciata ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.
Per un pre-riconoscimento presso l’ufficio Stato Civile del Comune di Paese è necessario prenotare l’appuntamento telefonando allo 0422 457760.

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